Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorso della Regione Umbria - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale in via consequenziale in ipotesi di accoglimento delle disposizioni oggetto di censura - Esclusione, in ragione della infondatezza delle questioni relative alle norme censurate - Non fondatezza delle questioni.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies e 4-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, promosse «in via consequenziale» rispetto all'eventuale declaratoria di integrale incostituzionalità delle norme censurate, per violazione degli artt. 117, anche in relazione all'art. 32 Cost., 118 e 119 della Costituzione. Infatti, poiché l'asserita illegittimità costituzionale delle norme sopra richiamate sarebbe, per espressa dichiarazione della ricorrente, consequenziale alla incostituzionalità delle altre norme impugnate, la declaratoria di infondatezza delle questioni relative a queste ultime si riverbera su quelle relative alle norme censurate.