Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di falsità ideologica in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale (art. 479 cod. pen.) - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino - Non riconducibilità dell'attestazione di una circostanza di fatto all'espressione di una opinione nell'esercizio della funzione parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.
Non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali pende davanti al Tribunale di Torino un procedimento penale a carico di un deputato, imputato del delitto di falso ideologico, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 2005. Il comportamento del deputato, che è consistito nell'attestare una circostanza di fatto e non nell'esprimere un'opinione nell'esercizio della funzione di parlamentare, infatti, non può ritenersi coperto dalla prerogativa di cui all'art. 68 Cost.
- Sulla non qualificabilità come atto tipico di esercizio della funzione parlamentare della presentazione di un esposto, v. la citata sentenza n. 286/2006.