Parlamento - Immunità e prerogative - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte persone divenute successivamente membri del Parlamento, effettuate nel corso di procedimenti penali riguardanti le stesse o terzi - Ritenuta utilizzabilità subordinatamente all'autorizzazione della Camera di appartenenza - Lamentata violazione del principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, del diritto alla difesa e del diritto alla prova - Dedotto contrasto con il principio di parità tra le parti e con il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Questione sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 68, secondo e terzo comma, 111, secondo e terzo comma, e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte in cui - secondo l'interpretazione accolta dal giudice a quo - stabilisce che, ai fini dell'utilizzazione delle conversazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intercettate in qualsiasi forma sia nell'ambito di procedimenti nei quali il parlamentare è indagato che nell'ambito di procedimenti riguardanti terzi, è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare anche quando quest'ultimo ha acquisito la qualità di membro del Parlamento in data successiva a quella di esecuzione delle operazioni. La questione risulta infatti sollevata sulla base di una premessa interpretativa - vale a dire la asserita applicabilità della disciplina di cui agli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, anche alle intercettazioni delle conversazioni di persona che acquisisca la qualità di parlamentare solo in epoca successiva all'espletamento del mezzo di ricerca della prova - priva di ogni supporto argomentativo e comunque erronea, sia perché la suddetta interpretazione non trova riscontro nel testo delle norme censurate, le quali utilizzano espressioni che di per sé evocano l'attualità della qualifica del soggetto intercettato al momento della effettuazione delle intercettazioni, sia perché l'impossibilità di estendere la normativa censurata alle intercettazioni di persone ancora prive dello status di parlamentare è stata confermata dalla prassi parlamentare in tema di autorizzazioni.