Sentenza 390/2007 (ECLI:IT:COST:2007:390)
Massima numero 31835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31836  31837  31838  31839  31840  31841  31842


Titolo
Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari eseguite nel corso di procedimenti riguardanti terzi - Utilizzabilità in giudizio solo previa autorizzazione della Camera di appartenenza e distruzione della documentazione in caso di diniego - Asserita estensione della disciplina al caso in cui la captazione fortuita avvenga in procedimenti che coinvolgono il parlamentare unitamente a terzi - Interpretazione non implausibile della norma censurata (anche in relazione alla problematicità delle alternative esegetiche).

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato nella parte in cui stabilisce che, nel caso in cui la Camera competente neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni cui ha preso parte un parlamentare, eseguite nel corso di procedimenti riguardanti terzi, la relativa documentazione deve essere distrutta e i verbali, le registrazioni e i tabulati eventualmente acquisiti debbono essere dichiarati inutilizzabili, non è implausibile l'interpretazione della norma censurata data dal rimettente, secondo il quale detto regime si applica anche quando la captazione fortuita abbia luogo in procedimenti che coinvolgono lo stesso parlamentare, unitamente ad altri soggetti. Infatti, non solo questa lettura è conforme alla corrente prassi parlamentare in tema di autorizzazioni e recepita dalla giurisprudenza di legittimità, ma soprattutto non appaiono percorribili le possibili alternative esegetiche: né l'opinione per cui la fattispecie in oggetto ricadrebbe entro l'art. 4 della legge - che concerne le intercettazioni "dirette", ossia eseguite "nei confronti" di un parlamentare, per le quali prescrive un'autorizzazione preventiva - in quanto si fonda su una presunzione priva di riscontro nella lettera della norma (che evoca una concreta ed attuale prospettiva di intrusione nella sfera del parlamentare) e introduce una limitazione all'attività di indagine dal dubbio fondamento razionale, né la tesi secondo cui l'ipotesi de qua non sarebbe regolata dalla legge, in quanto, oltre ad esser contraria all'intentio del legislatore, determinerebbe un'irragionevole sperequazione tra le intercettazioni occasionali effettuate in procedimenti che riguardano solo terzi e quelle eseguite in procedimenti che riguardino anche il parlamentare stesso.

- Sull'autorizzazione successiva di cui all'art. 6 censurato v., citata, ordinanza n. 389/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/06/2003  n. 140  art. 4  co. 

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte