Sentenza 390/2007 (ECLI:IT:COST:2007:390)
Massima numero 31837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
19/11/2007; Decisione del
19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Titolo
Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità 'erga omnes' dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Denunciata irragionevole disparità di trattamento fra indagati, e violazione del diritto di difesa del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.
Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità 'erga omnes' dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Denunciata irragionevole disparità di trattamento fra indagati, e violazione del diritto di difesa del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui stabilisce che, nel caso in cui la Camera competente neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni cui ha preso parte un parlamentare, eseguite nel corso di procedimenti riguardanti terzi, la relativa documentazione deve essere distrutta e i verbali, le registrazioni e i tabulati eventualmente acquisiti debbono essere dichiarati inutilizzabili, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, dal momento che, nella prospettiva del rimettente, la questione risulta rilevante anche dopo il rifiuto dell'autorizzazione, proprio perché mira a rimuovere (parzialmente) le conseguenze di detto rifiuto, che ancora debbono prodursi nel giudizio principale.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui stabilisce che, nel caso in cui la Camera competente neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni cui ha preso parte un parlamentare, eseguite nel corso di procedimenti riguardanti terzi, la relativa documentazione deve essere distrutta e i verbali, le registrazioni e i tabulati eventualmente acquisiti debbono essere dichiarati inutilizzabili, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, dal momento che, nella prospettiva del rimettente, la questione risulta rilevante anche dopo il rifiuto dell'autorizzazione, proprio perché mira a rimuovere (parzialmente) le conseguenze di detto rifiuto, che ancora debbono prodursi nel giudizio principale.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/06/2003
n. 140
art. 6
co. 2
legge
20/06/2003
n. 140
art. 6
co. 5
legge
20/06/2003
n. 140
art. 6
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte