Sentenza 390/2007 (ECLI:IT:COST:2007:390)
Massima numero 31838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
19/11/2007; Decisione del
19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Titolo
Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità 'erga omnes' dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Possibilità di limitare in via interpretativa l'applicazione di tali garanzie solo al caso in cui si debbano utilizzare i risultati delle intercettazioni contro il parlamentare - Esclusione.
Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità 'erga omnes' dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Possibilità di limitare in via interpretativa l'applicazione di tali garanzie solo al caso in cui si debbano utilizzare i risultati delle intercettazioni contro il parlamentare - Esclusione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui stabilisce che, nel caso in cui la Camera competente neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni cui ha preso parte un parlamentare, eseguite nel corso di procedimenti riguardanti terzi, la relativa documentazione deve essere distrutta e i verbali, le registrazioni e i tabulati eventualmente acquisiti debbono essere dichiarati inutilizzabili, deve essere esclusa la possibilità di limitare in via interpretativa l'applicazione di detta disciplina solo al caso in cui si debbano utilizzare i risultati delle intercettazioni contro il parlamentare: infatti, il fatto che il presupposto della disciplina sia individuato in rapporto ai procedimenti riguardanti terzi, la genericità del riferimento alla necessità di utilizzazione delle intercettazioni, senza specificazione limitativa rispetto ai soggetti, la perentorietà delle previsioni in tema di distruzione del materiale e di inutilizzabilità, sono tutti argomenti testuali che ostano al recepimento di tale linea di lettura.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui stabilisce che, nel caso in cui la Camera competente neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni cui ha preso parte un parlamentare, eseguite nel corso di procedimenti riguardanti terzi, la relativa documentazione deve essere distrutta e i verbali, le registrazioni e i tabulati eventualmente acquisiti debbono essere dichiarati inutilizzabili, deve essere esclusa la possibilità di limitare in via interpretativa l'applicazione di detta disciplina solo al caso in cui si debbano utilizzare i risultati delle intercettazioni contro il parlamentare: infatti, il fatto che il presupposto della disciplina sia individuato in rapporto ai procedimenti riguardanti terzi, la genericità del riferimento alla necessità di utilizzazione delle intercettazioni, senza specificazione limitativa rispetto ai soggetti, la perentorietà delle previsioni in tema di distruzione del materiale e di inutilizzabilità, sono tutti argomenti testuali che ostano al recepimento di tale linea di lettura.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/06/2003
n. 140
art. 6
co. 2
legge
20/06/2003
n. 140
art. 6
co. 5
legge
20/06/2003
n. 140
art. 6
co. 6
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte