Sentenza 390/2007 (ECLI:IT:COST:2007:390)
Massima numero 31839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31835  31836  31837  31838  31840  31841  31842


Titolo
Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità 'erga omnes' dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Riconducibilità della disciplina alla previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. - Esclusione - Fondamento.

Testo

La disciplina delle intercettazioni "casuali" ex art. 6 della legge n. 140 del 2003 non può ritenersi riconducibile alla previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost., che ha riguardo alla "sottoposizione" di un parlamentare ad intercettazione e ad un'autorizzazione di tipo preventivo, richiesta per eseguire l'atto investigativo e non per utilizzare nel processo i risultati di un atto precedentemente espletato, come si desume anche dalla ratio della garanzia costituzionale prevista, consistente nel porre il parlamentare al riparo da illegittime interferenze sull'esercizio del suo mandato, a proteggerlo dal rischio che strumenti investigativi particolarmente invasivi possano essere impiegati con scopi persecutori o di condizionamento, considerato, altresì, che destinatari della tutela non sono i parlamentari uti singuli ma le Assemblee nel loro complesso. Nel caso di intercettazioni fortuite, del resto, l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento resta, di regola, esclusa proprio dalla accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto. Né si può ritenere che il nulla osta successivo della Camera all'utilizzazione sia imposto dall'esigenza di evitare una surrettizia elusione della garanzia dell'autorizzazione preventiva che si avrebbe sottoponendo ad intercettazione utenze formalmente di terzi ma con l'intento di captare, invece, le comunicazioni del parlamentare, dal momento che la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione senza autorizzazione non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni. Ne consegue che la previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. risulta integralmente soddisfatta, a livello di legge ordinaria, dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003, che disciplina l'autorizzazione preventiva, mentre l'autorizzazione successiva ex art. 6 della medesima legge non solo non è indispensabile per realizzare i fini dell'art. 68, terzo comma, Cost., ma verrebbe a spostare in sede parlamentare un sindacato che trova la sua sede naturale nell'ambito dei rimedi interni al processo, con il rischio che tale meccanismo possa addirittura porsi in contrasto con la stessa norma costituzionale, attribuendo, di fatto, all'Assemblea la facoltà di sanare, rendendoli utilizzabili, mezzi di prova acquisiti contra constitutionem.

- Sul fatto che destinatari della tutela siano non i parlamentari uti singuli ma le Assemblee v., citate, sentenze n. 58/2004 e n. 9/1970.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 2

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 5

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 3

Altri parametri e norme interposte