Parlamento - Intercettazioni «indirette» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Nozione - Disciplina applicabile.
Dall'ambito di operatività dell'art. 68, terzo comma, Cost. non esulano le intercettazioni "indirette", intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali, ma, più propriamente, le intercettazioni "casuali" o "fortuite", rispetto alle quali - proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare - l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza. La previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. risulta, quindi, soddisfatta dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003, che disciplina proprio l'autorizzazione preventiva, destinata a trovare applicazione ogni volta in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di soggetti diversi.