Sentenza 390/2007 (ECLI:IT:COST:2007:390)
Massima numero 31840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31835  31836  31837  31838  31839  31841  31842


Titolo
Parlamento - Intercettazioni «indirette» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Nozione - Disciplina applicabile.

Testo

Dall'ambito di operatività dell'art. 68, terzo comma, Cost. non esulano le intercettazioni "indirette", intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali, ma, più propriamente, le intercettazioni "casuali" o "fortuite", rispetto alle quali - proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare - l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza. La previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. risulta, quindi, soddisfatta dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003, che disciplina proprio l'autorizzazione preventiva, destinata a trovare applicazione ogni volta in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di soggetti diversi.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte