Sentenza 390/2007 (ECLI:IT:COST:2007:390)
Massima numero 31842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31835  31836  31837  31838  31839  31840  31841


Titolo
Parlamento - Intercettazioni «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Esclusione, in caso di diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Conseguente obbligo di distruzione immediata della documentazione e inutilizzabilità 'erga omnes' dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Applicabilità di tale disciplina anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare - Violazione del principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione e del parametro della razionalità intrinseca - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate. Infatti, le disposizioni impugnate sono incompatibili con il fondamentale principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, accordando al parlamentare una garanzia ulteriore rispetto alla griglia dell'art. 68 Cost., che finisce per travolgere ogni interesse contrario, poiché si elimina, ad ogni effetto, dal panorama processuale una prova legittimamente formata, anche quando coinvolga terzi che solo occasionalmente hanno interloquito con il parlamentare. Così si introduce una disparità di trattamento non solo fra il parlamentare ed i terzi, ma anche fra gli stessi terzi, posto che la posizione del comune cittadino, cui gli elementi desumibili dalle intercettazioni nuocciano o giovino, viene a risultare differenziata in ragione della circostanza, casuale, che il soggetto sottoposto ad intercettazione abbia avuto come interlocutore un membro del Parlamento. Quel che rende contrastante l'art. 6, commi 2, 5 e 6, non solo con il principio di eguaglianza ma anche con il parametro della razionalità intrinseca è il fatto che sia stato delineato un meccanismo integralmente e irrimediabilmente demolitorio, omettendo qualsiasi apprezzamento della posizione dei terzi, anch'essi coinvolti nelle conversazioni. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

- Sul principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione come principio che si pone alle origini della formazione dello Stato di diritto v., citata, sentenza n. 24/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 2

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 5

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte