Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Notificazioni all'opponente che si difende personalmente - Previsto deposito in cancelleria, in caso di mancata dichiarazione di residenza o mancata elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il giudice - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e di parità delle parti nel processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui obbliga l'opponente ad una cartella di pagamento di sanzioni amministrative, che abbia scelto di difendersi personalmente, a dichiarare la propria residenza o ad eleggere il domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, e dispone che, in caso di omissione, le notificazioni siano eseguite mediante deposito in cancelleria. Infatti, la prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito non solo esprime una scelta discrezionale del legislatore, ma risulta ragionevole e non lesiva del diritto di azione in quanto funzionale ad un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione; inoltre, le diversità riscontrabili tra chi sceglie di stare in giudizio personalmente e la parte che nomina un difensore non violano i parametri indicati, atteso che colui che decide di difendersi personalmente è interessato a seguire gli sviluppi della vicenda processuale, mentre chi nomina un difensore ha diritto di attendersi che quest'ultimo svolga efficacemente l'attività professionale in sua difesa.
- Sulla ragionevolezza della prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio v. citata, ordinanza n. 231/2002.
- V., altresì, citata, sentenza n. 321/2007