Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni sulla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti - Lamentata limitazione del ruolo del pubblico ministero contabile all'espressione di un parere, con violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Mancata verifica di altre soluzioni interpretative ipotizzabili - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale detta le norme per la definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, perché al pubblico ministero contabile sarebbe assegnata una funzione, limitata e marginale, di carattere consultivo. Tale questione è stata infatti sollevata senza una previa verifica delle soluzioni interpretative ipotizzabili, non avendo il rimettente verificato se il procedimento in camera di consiglio, applicabile nella specie, consenta o meno la partecipazione di tutte le parti ovvero se in detto procedimento il giudice si debba limitare ad un vaglio dell'istanza scritta e del parere scritto del pubblico ministero.
- Negli stessi termini v., citata, sentenza n. 183/2007.