Ordinanza 392/2007 (ECLI:IT:COST:2007:392)
Massima numero 31846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31844  31845


Titolo
Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni sulla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti - Lamentata limitazione del ruolo del pubblico ministero contabile all'espressione di un parere, con violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Mancata verifica di altre soluzioni interpretative ipotizzabili - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale detta le norme per la definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, perché al pubblico ministero contabile sarebbe assegnata una funzione, limitata e marginale, di carattere consultivo. Tale questione è stata infatti sollevata senza una previa verifica delle soluzioni interpretative ipotizzabili, non avendo il rimettente verificato se il procedimento in camera di consiglio, applicabile nella specie, consenta o meno la partecipazione di tutte le parti ovvero se in detto procedimento il giudice si debba limitare ad un vaglio dell'istanza scritta e del parere scritto del pubblico ministero.

- Negli stessi termini v., citata, sentenza n. 183/2007.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 231

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 232

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 233

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte