Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento di consegnare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento - Mancata previsione di una «sanzione» in caso di inosservanza - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e del giusto processo - Richiesta di restituzione atti al remittente per 'ius superveniens' - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., deve essere respinta la richiesta di restituzione degli atti al rimettente avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato: infatti, l'avvenuta approvazione in sede governativa di uno schema di decreto legislativo (apportante modifiche al testo della disposizione censurata), prima del perfezionamento della procedura volta alla formazione degli atti aventi forza di legge, non ha alcuna idoneità a modificare il diritto oggettivo, né rileva la pubblicazione in G.U. del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (che modifica la norma censurata), in quanto la sua entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2008.