Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento di consegnare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento - Mancata previsione di una «sanzione» in caso di inosservanza - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Omessa indicazione di uno specifico 'petitum' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede più che la corrispondenza diretta a soggetto fallito debba essere direttamente consegnata al curatore fallimentare, ma prevede l'obbligo, per l'imprenditore fallito o per gli amministratori o liquidatori in caso di persona giuridica, di consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento. Infatti, il rimettente, nel dolersi del fatto che non sia prevista alcuna forma di "sanzione" per chi non adempia all'obbligo suddetto, si limita a denunciare una presunta situazione di contrasto fra la disciplina censurata e gli evocati parametri costituzionali, senza indicare uno specifico petitum.
- Sul punto v., citate, ordinanze n. 279, n. 186 e n. 35 del 2007.