Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento di consegnare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento - Mancata previsione di una «sanzione» in caso di inosservanza - Denunciata irragionevole parificazione fra l'imprenditore persona fisica e l'imprenditore persona giuridica - Questione implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede più che la corrispondenza diretta a soggetto fallito debba essere direttamente consegnata al curatore fallimentare, ma prevede l'obbligo, per l'imprenditore fallito o per gli amministratori o liquidatori in caso di persona giuridica, di consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento. Infatti, il rimettente, argomentando dall'asserita diversità fra imprenditore persona fisica e imprenditore persona giuridica, ritiene ingiustificata una medesima disciplina quanto a tutela della libertà e segretezza della corrispondenza, ma così facendo, di fronte ad una fattispecie normativa che realizza un determinato bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco, sollecita, sulla base di una sua personale sensibilità alla tematica in questione, l'adozione di un diverso criterio di bilanciamento, la cui individuazione è, però, rimessa alla prudente discrezionalità del legislatore.
- Sul punto, v., citate, sentenza n. 377/1994 e ordinanza n, 302/1998.