Sanzione amministrativa - Impiego di lavoratore irregolare - Irrogazione di sanzione ad opera dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione coattiva - Mancata individuazione del soggetto legittimato a riscuotere e delle modalità stesse della riscossione - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza - Omessa motivazione, in presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, sulla sussistenza della giurisdizione del giudice 'a quo' nella controversia sottoposta al suo esame - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui omette di individuare e di disciplinare la legittimazione soggettiva a riscuotere e le modalità della riscossione coattiva della sanzione per l'utilizzo di lavoratori irregolari irrogata dall'Agenzia delle entrate. Invero, il rimettente, nel prospettare la questione, non ha argomentato con riguardo alla sussistenza della propria giurisdizione in ordine alla controversia sottoposta al suo esame, nonostante che in giurisprudenza e in dottrina siano emersi orientamenti non univoci in relazione alla riconducibilità alla giurisdizione tributaria delle controversie in esame, di tal che la mancanza di ogni argomentazione al riguardo si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.
- In relazione all'orientamento secondo cui il presupposto necessario affinché la previsione della giurisdizione tributaria possa ritenersi conforme a Costituzione è dato dal fatto che la cognizione attenga a controversie connesse a tributi, vedi, citata, ordinanza n. 144/1998.
- Per l'affermazione secondo cui, ai fini dell'attribuzione della giurisdizione, deve essere valorizzata "la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi inscindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario", vedi, citate, ordinanze numeri 34, 35 e 94/ 2006.