Ordinanza 395/2007 (ECLI:IT:COST:2007:395)
Massima numero 31851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Importo calcolato in via presuntiva con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Impossibilità di provare, attraverso la prova testimoniale, l'effettiva durata del rapporto di lavoro - Lamentata violazione del diritto di difesa, dei principi di ragionevolezza e del giusto processo - Omessa motivazione, in presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, sulla sussistenza della giurisdizione del giudice 'a quo' nella controversia sottoposta al suo esame - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'ambito dei mezzi istruttori utilizzabili nel processo tributario la prova testimoniale. Invero, il rimettente, nel prospettare la questione, non ha argomentato con riguardo alla sussistenza della propria giurisdizione in ordine alla controversia sottoposta al suo esame, nonostante che in giurisprudenza e in dottrina siano emersi orientamenti non univoci in relazione alla riconducibilità alla giurisdizione tributaria delle controversie in esame, di tal che la mancanza di ogni argomentazione al riguardo si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.

- In relazione all'orientamento secondo cui il presupposto necessario affinché la previsione della giurisdizione tributaria possa ritenersi conforme a Costituzione è dato dal fatto che la cognizione attenga a controversie connesse a tributi, vedi, citata, ordinanza n. 144/1998.

- Per l'affermazione secondo cui, ai fini dell'attribuzione della giurisdizione, deve essere valorizzata "la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi inscindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario", vedi, citate, ordinanze numeri 34, 35 e 94/ 2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 7  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte