Circolazione stradale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Attribuzione della competenza al tribunale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza rispetto al più grave reato della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di competenza del giudice di pace - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio 'a quo' e omessa considerazione di interpretazione alternativa fornita dalla Cassazione con conseguente mancata sperimentazione di interpretazione 'secundum constitutionem' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza del tribunale, anziché del giudice di pace, per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool. Invero, il rimettente, da un lato, ha omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo, dall'altro, non ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a scartare l'interpretazione alternativa, espressa in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riferimento all'art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel comma 7 del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell'intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza, in tal modo sottraendosi all'obbligo di interpretare la norma, ove possibile, in senso conforme a Costituzione.
- In senso conforme, v., citate, con riferimento a fattispecie analoga in tema di guida in stato di ebbrezza, le ordinanze nn. 133 e 47/2007 e, con riguardo a fattispecie diverse, sentenza n. 188/1995 e ordinanze nn. 272, 187, 143 e 57/2006, n. 306/2005, n. 63/1989.
- In relazione alla manifesta inammissibilità della questione nelle ipotesi di omessa descrizione della fattispecie, v., citate, ordinanze nn. 45, 72, 91 e 132/2007.