Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione della posizione stipendiale in godimento al 31 dicembre 1999 - Lamentata efficacia retroattiva di norma non di interpretazione autentica ma innovativa, irragionevolezza, violazione dei principi di eguaglianza, di certezza delle situazioni giuridiche e di affidamento, indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost., nella parte in cui stabilisce che l'art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. Infatti, con la sentenza n. 234 del 2007 la Corte ha dichiarato non fondate questioni di costituzionalità analoghe alla presente, ed il rimettente non ha prospettato alcuna argomentazione nuova e ulteriore rispetto a quelle già scrutinate.