Sentenza 51/2023 (ECLI:IT:COST:2023:51)
Massima numero 45433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
08/02/2023; Decisione del
08/02/2023
Deposito del 28/03/2023; Pubblicazione in G. U. 29/03/2023
Massime associate alla pronuncia:
45434
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Molise - Debito fuori bilancio (nel caso di specie: rimborso ai comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 036005).
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Molise - Debito fuori bilancio (nel caso di specie: rimborso ai comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 036005).
Testo
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione a sostegno della richiesta, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione al principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 - dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 4 del 2022, che riconosce la legittimità del debito fuori bilancio per euro 1.343.493,60 relativo al rimborso ai comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio Regionale 2011 e ne individua la copertura finanziaria a valere sull'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023. La censura non lamenta un vizio della legge regionale, ma dell'atto di impegno di spesa che l'ha preceduta, omettendo, peraltro, ogni riferimento all'art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, che si coordina con il principio contabile evocato. (Precedenti: S. 119/2022 - mass. 44774; S. 176/2021 - mass. 44085).
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione a sostegno della richiesta, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione al principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 - dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 4 del 2022, che riconosce la legittimità del debito fuori bilancio per euro 1.343.493,60 relativo al rimborso ai comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio Regionale 2011 e ne individua la copertura finanziaria a valere sull'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023. La censura non lamenta un vizio della legge regionale, ma dell'atto di impegno di spesa che l'ha preceduta, omettendo, peraltro, ogni riferimento all'art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, che si coordina con il principio contabile evocato. (Precedenti: S. 119/2022 - mass. 44774; S. 176/2021 - mass. 44085).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
25/03/2022
n. 4
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. Allegato 4/2