Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31857  31858  31860  31861  31862  31863  31864  31865  31866  31867  31868  31869  31870  31871  31872  31873  31874  31875  31876  31877  31878  31879  31880  31881  31882  31883  31884  31885  31886  31887  31888  31889  31890  31891  31892  31893  31894  31895  31896  31897  31898  31899  31900  31901  31902  31903  31904  31905  31906  31907  31908  31909  31910  31911


Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro - Ricorso della Regione Veneto - Asserita acquisizione del parere della Conferenza unificata su schema di decreto legislativo diverso da quello in concreto adottato dal Consiglio dei ministri - Possibilità per il Governo di adottare modificazioni allo schema di decreto sottoposto alla Conferenza unificata - Sussistenza - Limiti - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in relazione all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per asserita inosservanza dei cosiddetti limiti ulteriori della delega, in quanto non sarebbe stato rispettato il vincolo procedimentale previsto dall'art. 25, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che imponeva di sentire il parere della Conferenza unificata e, in particolare, in quanto tale parere sarebbe stato richiesto ed acquisito in relazione ad uno schema di decreto legislativo diverso da quello poi adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 marzo 2006. Invero non sussiste alcuna violazione del principio di leale collaborazione nel caso in cui le modifiche introdotte allo schema di decreto legislativo successivamente alla sua sottoposizione alla Conferenza unificata siano imposte dalla necessità di adeguare il testo alle modifiche suggerite in sede consultiva. Peraltro, la ricorrente non ha neppure indicato quali siano le specifiche disposizioni introdotte dal Governo ex novo nel comma in esame idonee ad incidere su competenze regionali, con conseguente impossibilità di riscontrare l'asserito vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione.

- In senso conforme, v. sentenza n. 179/2001.

- Sul sistema delle Conferenze quale forma di cooperazione di tipo organizzativo idonea ad integrare il parametro della leale collaborazione, v. citata sentenza n. 31/2006.

- Sul mancato coinvolgimento della Conferenza unificata previsto da un atto legislativo di rango primario, v. citate sentenze n. 437/2001 e nn. 423 e 6/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  18/04/2005  n. 62  art. 25  2