Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per violazione del principio di leale collaborazione, sotto il profilo della mancata previsione di adeguate forme di coordinamento tra i diversi livelli territoriali coinvolti, pur vertendo la disposizione impugnata in settori caratterizzati da interferenza e sovrapposizioni di materie. La censura, a prescindere dalla sua genericità, non è pertinente, dal momento che un eventuale problema di coordinamento, nella fase di attuazione, tra i livelli di governo coinvolti, potrebbe, in ipotesi, porsi esclusivamente rispetto a singole disposizioni contenute nel Codice e non già rispetto ad una norma recante un principio generale (quale quello contenuto nella disposizione censurata) attinente al riparto delle competenze statali e regionali.