Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
19/11/2007; Decisione del
19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:
31857
31858
31859
31860
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Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici - Ricorsi delle Regioni Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative e amministrative delle Regioni - Normativa riferibile alle sole materie di competenza concorrente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici - Ricorsi delle Regioni Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative e amministrative delle Regioni - Normativa riferibile alle sole materie di competenza concorrente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
Testo
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, promosse, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui impone il rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato in tema di «programmazione di lavori pubblici». L'attività di programmazione di tali lavori non essendo una materia a sé stante, né risultando riconducibile ad uno specifico ambito materiale, segue il regime giuridico proprio della realizzazione delle relative opere, le quali possono rientrare, a seconda dei casi, in settori di competenza esclusiva statale o residuale delle Regioni ovvero ripartita tra Stato e Regioni e, alla luce del contenuto precettivo della disposizione impugnata, appare evidente che nel contesto della disposizione stessa il riferimento all'attività di programmazione riguarda soltanto quei procedimenti preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche, che esulino sia dalla competenza esclusiva dello Stato, sia da quella residuale delle Regioni, per rientrare, invece, in una delle materie di competenza concorrente individuate dal terzo comma dell'art. 117 Cost. Così interpretata, la norma contenuta nel comma in questione si sottrae alle sollevate censure di violazione di competenze regionali.
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, promosse, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui impone il rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato in tema di «programmazione di lavori pubblici». L'attività di programmazione di tali lavori non essendo una materia a sé stante, né risultando riconducibile ad uno specifico ambito materiale, segue il regime giuridico proprio della realizzazione delle relative opere, le quali possono rientrare, a seconda dei casi, in settori di competenza esclusiva statale o residuale delle Regioni ovvero ripartita tra Stato e Regioni e, alla luce del contenuto precettivo della disposizione impugnata, appare evidente che nel contesto della disposizione stessa il riferimento all'attività di programmazione riguarda soltanto quei procedimenti preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche, che esulino sia dalla competenza esclusiva dello Stato, sia da quella residuale delle Regioni, per rientrare, invece, in una delle materie di competenza concorrente individuate dal terzo comma dell'art. 117 Cost. Così interpretata, la norma contenuta nel comma in questione si sottrae alle sollevate censure di violazione di competenze regionali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/04/2006
n. 163
art. 4
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte