Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31857  31858  31859  31860  31862  31863  31864  31865  31866  31867  31868  31869  31870  31871  31872  31873  31874  31875  31876  31877  31878  31879  31880  31881  31882  31883  31884  31885  31886  31887  31888  31889  31890  31891  31892  31893  31894  31895  31896  31897  31898  31899  31900  31901  31902  31903  31904  31905  31906  31907  31908  31909  31910  31911


Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici - Ricorsi delle Regioni Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative e amministrative delle Regioni - Normativa riferibile alle sole materie di competenza concorrente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

Testo
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, promosse, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui impone il rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato in tema di «programmazione di lavori pubblici». L'attività di programmazione di tali lavori non essendo una materia a sé stante, né risultando riconducibile ad uno specifico ambito materiale, segue il regime giuridico proprio della realizzazione delle relative opere, le quali possono rientrare, a seconda dei casi, in settori di competenza esclusiva statale o residuale delle Regioni ovvero ripartita tra Stato e Regioni e, alla luce del contenuto precettivo della disposizione impugnata, appare evidente che nel contesto della disposizione stessa il riferimento all'attività di programmazione riguarda soltanto quei procedimenti preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche, che esulino sia dalla competenza esclusiva dello Stato, sia da quella residuale delle Regioni, per rientrare, invece, in una delle materie di competenza concorrente individuate dal terzo comma dell'art. 117 Cost. Così interpretata, la norma contenuta nel comma in questione si sottrae alle sollevate censure di violazione di competenze regionali.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte