Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio e Abruzzo - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale in materia di organizzazione regionale - Possibilità di riferire la normativa denunciata a procedimenti riconducibili a materia di competenza concorrente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, promosse, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui impone il rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato in tema di organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento. L'organizzazione - che riguarda il settore della realizzazione delle opere pubbliche, nonché quello delle forniture o dei servizi, e non certamente l'altro, più generale, concernente la struttura ed il funzionamento dell'ente Regione - cui la norma si riferisce è quella propria dell'apparato o degli apparati incaricati di operare nel settore preso in considerazione e, in particolare, del responsabile del procedimento, di cui si prevede l'istituzione e non le modalità organizzative. Orbene, la connessione tra l'organizzazione e i compiti e requisiti del responsabile del procedimento consente, con riferimento al settore in esame, di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione e ritenere che essa non sia invasiva della sfera di competenza legislativa residuale delle Regioni, collocandosi invece, in funzione strumentale, nell'ambito di procedimenti che appartengono alla competenza ripartita Stato-Regioni e seguendone, in conseguenza, le sorti.