Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di nomina di un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale concernente l'organizzazione regionale - Questione priva di motivazione - Inammissibilità.
E' inammissibile, in relazione all'art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sollevata nella parte in cui prevede che «Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione», in quanto essa è carente di validi elementi argomentativi atti a sorreggerla. In ogni caso, tenuto conto di quanto precisato in ordine alla organizzazione degli uffici preposti alla realizzazione delle opere pubbliche, la questione sarebbe in ogni caso non fondata dal momento che la previsione di un responsabile unico dei relativi procedimenti non reca un vulnus alle competenze regionali.