Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione della competenza legislativa statutaria provinciale - Sussistenza di clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie in tema di adeguamento della normativa provinciale a quella statale sopravvenuta - Conseguente difetto di interesse - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per difetto di interesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali, sollevata in relazione all'art. 117 Cost. per ritenuto contrasto con le disposizioni dello statuto speciale, che attribuiscono nel settore in esame alla legge provinciale competenza legislativa primaria. L'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 contiene, infatti, una clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie. Sicché, a tale fine, opera il meccanismo prefigurato dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, secondo il quale l'emanazione di nuove norme statali non determina una diretta abrogazione di leggi provinciali preesistenti, ma solo un obbligo di adeguamento entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto legislativo statale nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito.
- Sulla idoneità della clausola di salvaguardia ad escludere denunciati vizi di costituzionalità per asserite violazioni di prerogative regionali o provinciali, v. citate sentenze n. 302/2003, nonché sentenze nn. 384, 287 e 263/2005.