Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorsi delle Regioni Veneto, Lazio e Abruzzo - Ritenuta violazione della legge delega in tema di conferimento alle Regioni del potere di attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza concorrente e residuale - Asserita violazione del vincolo a dettare solo norme suppletive e cedevoli - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale concernente la disciplina dei contratti «sotto soglia» - Esclusione - Sussistenza del titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare, in via esclusiva, i profili di attività indicati dalla norma impugnata - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale stabilisce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali, sollevata per violazione dell'art. 76 della Costituzione - in relazione agli artt. 1, comma 6, e 5, comma 5, della legge n. 62 del 2005 -, nonché dell'art. 117, quinto comma, Cost., per ritenuta violazione della legge delega in tema di conferimento alle Regioni del potere di attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza concorrente e residuale, per asserita violazione del vincolo a dettare solo norme suppletive e cedevoli nonché della competenza legislativa regionale concernente la disciplina dei contratti «sotto soglia». Sussiste infatti un titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare, in via esclusiva, i profili di attività indicati dalla norma impugnata; il che consente allo Stato l'adozione di una normativa non soltanto di principio, ma anche di dettaglio, avente carattere esaustivo.