Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
19/11/2007; Decisione del
19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:
31857
31858
31859
31860
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31863
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Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione della legge delega per mancata acquisizione del parere della Conferenza unificata - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione della legge delega per mancata acquisizione del parere della Conferenza unificata - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale stabilisce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali, sollevata per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 25, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per lamentata inosservanza dei cosiddetti limiti ulteriori della delega, non essendo stato rispettato il vincolo procedimentale previsto dalla suindicata disposizione, che imponeva di sentire il parere della Conferenza unificata. Invero non sussiste alcuna violazione del principio di leale collaborazione nel caso in cui le modifiche introdotte allo schema di decreto legislativo successivamente alla sua sottoposizione alla Conferenza unificata siano imposte dalla necessità di adeguare il testo alle modifiche suggerite in sede consultiva. Peraltro, la ricorrente non ha neppure indicato quali siano le specifiche disposizioni introdotte dal Governo ex novo nel comma in esame idonee ad incidere su competenze regionali, con conseguente impossibilità di riscontrare l'asserito vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale stabilisce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali, sollevata per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 25, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per lamentata inosservanza dei cosiddetti limiti ulteriori della delega, non essendo stato rispettato il vincolo procedimentale previsto dalla suindicata disposizione, che imponeva di sentire il parere della Conferenza unificata. Invero non sussiste alcuna violazione del principio di leale collaborazione nel caso in cui le modifiche introdotte allo schema di decreto legislativo successivamente alla sua sottoposizione alla Conferenza unificata siano imposte dalla necessità di adeguare il testo alle modifiche suggerite in sede consultiva. Peraltro, la ricorrente non ha neppure indicato quali siano le specifiche disposizioni introdotte dal Governo ex novo nel comma in esame idonee ad incidere su competenze regionali, con conseguente impossibilità di riscontrare l'asserito vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/04/2006
n. 163
art. 4
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 18/04/2005
n. 62
art. 25
co. 2