Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e asserita violazione della competenza legislativa concorrente - Genericità delle censure e contraddittorietà della prospettazione - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, in relazione agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in quanto esso stabilisce che le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente Codice», anziché «non possono prevedere una disciplina contrastante con i principi desumibili dal presente Codice, in relazione alla tutela della concorrenza». La prospettazione della questione è infatti generica, atteso che con la censura formulata non si deducono specifici vizi di incostituzionalità, ma si tende all'introduzione nel testo della disposizione impugnata di una norma nuova e diversa, nonché contraddittoria, in quanto si richiama espressamente, da un lato, la tutela della concorrenza, contemplata nel secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, dall'altro, facendosi riferimento «ai principi» contenuti nel Codice, implicitamente il contenuto del terzo comma dello stesso art. 117.