Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di attenersi alla competenza esclusiva dello Stato in tema di disciplina dei contratti relativi alla tutela dei beni culturali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali per i profili della determinazione della cauzione e dell'organizzazione amministrativa degli interventi - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, per i «contratti relativi alla tutela dei beni culturali», sarebbe possibile individuare «aspetti della disciplina che non assolvono ad una funzione di salvaguardia, come è ad esempio, per la determinazione della cauzione, per l'organizzazione amministrativa degli interventi, per il responsabile dei procedimenti o per la stessa approvazione dei progetti». La disposizione impugnata si limita a prevedere che «Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali», regolati dagli artt. da 197 a 205 del Codice, mentre la censura proposta ha ad oggetto aspetti specifici di tale disciplina, in relazione ai quali manca l'indicazione della fonte normativa che li regolamenta e sulla quale dovrebbe incidere la richiesta pronuncia.
- Sulla riconducibilità della tutela dei beni culturali ad un ambito materiale di competenza legislativa statale, con possibilità per le Regioni di integrare la relativa normativa con misure diverse ed aggiuntive rispetto a quelle previste a livello statale, v. citata sentenza n. 232/2005.