Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina contrattuale relativa ai beni culturali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dell'autonomia normativa regionale derivante da disposizioni connotate da estremo dettaglio e analiticità - Genericità delle censure riferite a norme di contenuto eterogeneo - Inammissibilità della questione.
Sono inammissibili, per genericità, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197 («Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali»), 204 («Sistemi di scelta degli offerenti» e i «criteri di aggiudicazione») e 205 («Varianti»), contenuti nella parte del Codice dedicata ai «contratti relativi ai beni culturali», censurati in relazione all'art. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost., in quanto dette disposizioni, pur se ipoteticamente riferibili alla materia "tutela dei beni culturali" (di competenza esclusiva dello Stato), presenterebbero un carattere di estremo dettaglio e di eccessiva analiticità, con conseguente violazione dell'autonomia normativa regionale. Infatti, nonostante le norme impugnate presentino un contenuto non omogeneo, la ricorrente si è limitata ad indicare le disposizioni censurate, senza specificarne il contenuto e senza illustrare gli eventuali profili di contrasto con l'evocato art. 117 Cost.