Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento, ai criteri di aggiudicazione e al subappalto - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e asserita violazione dei canoni dell'adeguatezza e ragionevolezza della normativa statale di dettaglio - Esclusione - Necessità di una verifica della proporzionalità ed adeguatezza della disciplina di dettaglio statale alla luce della finalità della norma impugnata e non del livello di analiticità della stessa - Riferibilità della disciplina impugnata alla materia di competenza esclusiva «tutela della concorrenza» - Riconducibilità del subappalto alla materia «ordinamento civile» - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento, ai criteri di aggiudicazione e al subappalto, censurato, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto, anche a ritenere riscontrabile la sussistenza di un titolo di competenza riconducibile alla materia tutela della concorrenza, nondimeno il legislatore avrebbe violato i canoni della adeguatezza e ragionevolezza mediante «l'assoggettamento indiscriminato alla normativa anche di dettaglio del Codice», così esorbitando dall'ambito di competenza riservato alla legislazione statale. Invero, le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento (esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa), i criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione ed alla formazione dei piani di sicurezza, nonché i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti, rientrano nell'ambito della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Con particolare riferimento al subappalto, deve rilevarsi che lo stesso costituisce un istituto tipico del rapporto di appalto, come tale disciplinato dal codice civile (art. 1656) e rientrante nell'ambito materiale dell'ordinamento civile. Nondimeno, esso, per taluni profili non secondari, assolve anche ad una funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato e quindi, anche per questo aspetto, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.