Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31857  31858  31859  31860  31861  31862  31863  31864  31865  31866  31867  31868  31869  31870  31871  31873  31874  31875  31876  31877  31878  31879  31880  31881  31882  31883  31884  31885  31886  31887  31888  31889  31890  31891  31892  31893  31894  31895  31896  31897  31898  31899  31900  31901  31902  31903  31904  31905  31906  31907  31908  31909  31910  31911


Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento, ai criteri di aggiudicazione e al subappalto - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e asserita violazione dei canoni dell'adeguatezza e ragionevolezza della normativa statale di dettaglio - Esclusione - Necessità di una verifica della proporzionalità ed adeguatezza della disciplina di dettaglio statale alla luce della finalità della norma impugnata e non del livello di analiticità della stessa - Riferibilità della disciplina impugnata alla materia di competenza esclusiva «tutela della concorrenza» - Riconducibilità del subappalto alla materia «ordinamento civile» - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento, ai criteri di aggiudicazione e al subappalto, censurato, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto, anche a ritenere riscontrabile la sussistenza di un titolo di competenza riconducibile alla materia tutela della concorrenza, nondimeno il legislatore avrebbe violato i canoni della adeguatezza e ragionevolezza mediante «l'assoggettamento indiscriminato alla normativa anche di dettaglio del Codice», così esorbitando dall'ambito di competenza riservato alla legislazione statale. Invero, le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento (esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa), i criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione ed alla formazione dei piani di sicurezza, nonché i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti, rientrano nell'ambito della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Con particolare riferimento al subappalto, deve rilevarsi che lo stesso costituisce un istituto tipico del rapporto di appalto, come tale disciplinato dal codice civile (art. 1656) e rientrante nell'ambito materiale dell'ordinamento civile. Nondimeno, esso, per taluni profili non secondari, assolve anche ad una funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato e quindi, anche per questo aspetto, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte