Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31857  31858  31859  31860  31861  31862  31863  31864  31865  31866  31867  31868  31869  31870  31871  31872  31874  31875  31876  31877  31878  31879  31880  31881  31882  31883  31884  31885  31886  31887  31888  31889  31890  31891  31892  31893  31894  31895  31896  31897  31898  31899  31900  31901  31902  31903  31904  31905  31906  31907  31908  31909  31910  31911


Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle procedure di affidamento» - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo - Esclusione - Non configurabilità del «procedimento amministrativo» quale materia - Riconducibilità delle procedure di affidamento alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle procedure di affidamento», sollevate in quanto, essendo «veri e propri procedimenti amministrativi», dette procedure dovrebbero essere disciplinate secondo il riparto di competenze previsto dall'art. 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Invero, il procedimento amministrativo non è una vera e propria materia, atteso che lo stesso, in relazione agli aspetti di volta in volta disciplinati, può essere ricondotto a più ambiti materiali di competenza statale o regionale, entro i quali la disciplina statale regola in modo uniforme i diritti dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nella specie, la procedura di affidamento - volta allo scopo di garantire i principi diretti a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti - è fondamentalmente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza.

- Sulla competenza legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo, v. citata sentenza n. 465/1991.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  07/08/1990  n. 241  art. 29    co. 2