Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle procedure di affidamento» - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo - Esclusione - Non configurabilità del «procedimento amministrativo» quale materia - Riconducibilità delle procedure di affidamento alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle procedure di affidamento», sollevate in quanto, essendo «veri e propri procedimenti amministrativi», dette procedure dovrebbero essere disciplinate secondo il riparto di competenze previsto dall'art. 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Invero, il procedimento amministrativo non è una vera e propria materia, atteso che lo stesso, in relazione agli aspetti di volta in volta disciplinati, può essere ricondotto a più ambiti materiali di competenza statale o regionale, entro i quali la disciplina statale regola in modo uniforme i diritti dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nella specie, la procedura di affidamento - volta allo scopo di garantire i principi diretti a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti - è fondamentalmente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza.
- Sulla competenza legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo, v. citata sentenza n. 465/1991.