Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
19/11/2007; Decisione del
19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:
31857
31858
31859
31860
31861
31862
31863
31864
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31910
31911
Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo» - Ricorsi delle Regioni Veneto e Piemonte - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale concernente gli aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo» - Ricorsi delle Regioni Veneto e Piemonte - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale concernente gli aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione e direzione dei lavori, contabilità e collaudo, sollevate in quanto la norma in esame disciplinerebbe settori che atterrebbero ad aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa, così violando materie di competenza concorrente o residuale. Invero, la fase "negoziale" dei contratti della pubblica amministrazione, che ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo, si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di autonomie negoziali e deve essere ascritta all'ambito materiale dell'"ordinamento civile". Peraltro la norma impugnata esclude espressamente dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato i «profili di organizzazione e contabilità amministrative», con la conseguenza che in questi ambiti, qualora parte del contratto non fosse una amministrazione statale, sarebbe rinvenibile un titolo di legittimazione regionale. La riconducibilità, pertanto, all'ambito della materia dell'ordinamento civile ovvero a materie di competenza regionale potrà essere stabilita soltanto in relazione alle singole e puntuali norme di disciplina delle fasi attinenti alla conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale.
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione e direzione dei lavori, contabilità e collaudo, sollevate in quanto la norma in esame disciplinerebbe settori che atterrebbero ad aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa, così violando materie di competenza concorrente o residuale. Invero, la fase "negoziale" dei contratti della pubblica amministrazione, che ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo, si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di autonomie negoziali e deve essere ascritta all'ambito materiale dell'"ordinamento civile". Peraltro la norma impugnata esclude espressamente dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato i «profili di organizzazione e contabilità amministrative», con la conseguenza che in questi ambiti, qualora parte del contratto non fosse una amministrazione statale, sarebbe rinvenibile un titolo di legittimazione regionale. La riconducibilità, pertanto, all'ambito della materia dell'ordinamento civile ovvero a materie di competenza regionale potrà essere stabilita soltanto in relazione alle singole e puntuali norme di disciplina delle fasi attinenti alla conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/04/2006
n. 163
art. 4
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte