Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31857  31858  31859  31860  31861  31862  31863  31864  31865  31866  31867  31868  31869  31870  31871  31872  31873  31874  31875  31877  31878  31879  31880  31881  31882  31883  31884  31885  31886  31887  31888  31889  31890  31891  31892  31893  31894  31895  31896  31897  31898  31899  31900  31901  31902  31903  31904  31905  31906  31907  31908  31909  31910  31911


Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza» - Ricorsi delle Regioni Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e Abruzzo - Asserita violazione della competenza legislativa residuale e concorrente - Lamentata esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva per introduzione di disciplina statale eccessivamente analitica - Delimitazione del 'thema decidendum' - Riferibilità della questione esclusivamente ai criteri dell'attività di progettazione e di formazione dei piani di sicurezza nonché alle modalità di verifica dei progetti a garanzia di uniformità di disciplina - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 93 e 112, comma 5, lettera b), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento alla previsione dell'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza», sollevate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto tale disciplina esorbiterebbe dalla competenza legislativa esclusiva per introduzione di disciplina statale eccessivamente analitica. Infatti, detta attività di progettazione va ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, riferendosi esclusivamente alla fissazione dei criteri in base ai quali tale attività deve essere svolta in modo da assicurare in ogni caso la più ampia competitività e la libera circolazione degli operatori economici nel segmento di mercato in questione, senza estendersi fino ad incidere sulla spettanza del concreto svolgimento dell'attività progettuale alle singole amministrazioni aggiudicatrici, la cui competenza non è incisa dalla normativa in esame.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 4  co. 3

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 93  co. 

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 112  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte