Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza» - Ricorsi delle Regioni Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e Abruzzo - Asserita violazione della competenza legislativa residuale e concorrente - Lamentata esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva per introduzione di disciplina statale eccessivamente analitica - Delimitazione del 'thema decidendum' - Riferibilità della questione esclusivamente ai criteri dell'attività di progettazione e di formazione dei piani di sicurezza nonché alle modalità di verifica dei progetti a garanzia di uniformità di disciplina - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 93 e 112, comma 5, lettera b), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento alla previsione dell'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza», sollevate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto tale disciplina esorbiterebbe dalla competenza legislativa esclusiva per introduzione di disciplina statale eccessivamente analitica. Infatti, detta attività di progettazione va ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, riferendosi esclusivamente alla fissazione dei criteri in base ai quali tale attività deve essere svolta in modo da assicurare in ogni caso la più ampia competitività e la libera circolazione degli operatori economici nel segmento di mercato in questione, senza estendersi fino ad incidere sulla spettanza del concreto svolgimento dell'attività progettuale alle singole amministrazioni aggiudicatrici, la cui competenza non è incisa dalla normativa in esame.