Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31857  31858  31859  31860  31861  31862  31863  31864  31865  31866  31867  31868  31869  31870  31871  31872  31873  31874  31875  31876  31877  31879  31880  31881  31882  31883  31884  31885  31886  31887  31888  31889  31890  31891  31892  31893  31894  31895  31896  31897  31898  31899  31900  31901  31902  31903  31904  31905  31906  31907  31908  31909  31910  31911


Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in tema di «piani di sicurezza» - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente - Attribuzione al Governo del solo potere di emanare regolamenti relativi ai criteri di predisposizione dei piani di sicurezza a garanzia di uniformità di disciplina - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «tutela della concorrenza» - Legittima previsione di potere regolamentare statale in materia - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in quanto, disciplinando la materia relativa ai piani di sicurezza rientrante nell'ambito della potestà legislativa concorrente (sicurezza sul lavoro), non sarebbe legittima l'emanazione di un regolamento governativo. La norma censurata deve essere interpretata nel senso che è attribuito al Governo unicamente il potere di emanare le disposizioni regolamentari relative a criteri di predisposizione dei piani di sicurezza, che sono essenziali per assicurare la uniformità di trattamento dei partecipanti alla gara e dunque i principi della tutela della concorrenza. Venendo, pertanto, in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva statale, deve ritenersi legittima la previsione di un corrispondente potere regolamentare. Vale, comunque, anche per i piani di sicurezza la constatazione che, in fase attuativa, la loro predisposizione segue il regime giuridico proprio dell'opera da realizzare, atteso che è riservata allo Stato esclusivamente la fissazione dei criteri generali per la formazione di detti strumenti.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 131  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte