Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in tema di «piani di sicurezza» - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente - Attribuzione al Governo del solo potere di emanare regolamenti relativi ai criteri di predisposizione dei piani di sicurezza a garanzia di uniformità di disciplina - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «tutela della concorrenza» - Legittima previsione di potere regolamentare statale in materia - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in quanto, disciplinando la materia relativa ai piani di sicurezza rientrante nell'ambito della potestà legislativa concorrente (sicurezza sul lavoro), non sarebbe legittima l'emanazione di un regolamento governativo. La norma censurata deve essere interpretata nel senso che è attribuito al Governo unicamente il potere di emanare le disposizioni regolamentari relative a criteri di predisposizione dei piani di sicurezza, che sono essenziali per assicurare la uniformità di trattamento dei partecipanti alla gara e dunque i principi della tutela della concorrenza. Venendo, pertanto, in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva statale, deve ritenersi legittima la previsione di un corrispondente potere regolamentare. Vale, comunque, anche per i piani di sicurezza la constatazione che, in fase attuativa, la loro predisposizione segue il regime giuridico proprio dell'opera da realizzare, atteso che è riservata allo Stato esclusivamente la fissazione dei criteri generali per la formazione di detti strumenti.