Fonti del diritto - Contratto collettivo di lavoro - Contratto aziendale o territoriale di prossimità - Estensione dell'efficacia a tutti i lavoratori interessati, anche se non firmatari o appartenenti a un sindacato non firmatario del contratto collettivo - Denunciata violazione della libertà dell'organizzazione sindacale, sia quale libertà del singolo lavoratore di associarsi che come libertà del sindacato di organizzarsi in rappresentanza dei propri iscritti - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 106003).
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione della fattispecie che dà luogo a un difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2 e 39, primo e quarto comma, Cost., dell'art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, censurato nella parte in cui estende l'efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un sindacato non firmatario del contratto collettivo. L'ordinanza di rimessione non motiva sufficientemente la riconducibilità della fattispecie censurata - disciplinata da una norma dal carattere eccezionale - a quella legale del contratto di prossimità; il rimettente avrebbe dovuto motivare, seppur in termini di mera plausibilità, in ordine alla dedotta circostanza che l'accordo aziendale, oggetto della sua cognizione, rientrasse proprio nella fattispecie del contratto collettivo aziendale di prossimità e non fosse invece un ordinario accordo aziendale. Non è, infatti, sufficiente che in giudizio venga in rilievo un accordo aziendale ordinario; occorre che sia dedotto - e ricorra - un vero e proprio contratto collettivo aziendale di prossimità di cui sia invocata l'efficacia generale estesa a tutti i lavoratori in azienda. Nella specie, la Corte rimettente omette tale verifica, necessaria al fine di poter contestare poi, sul piano della legittimità costituzionale, la censurata efficacia generale ex lege, della quale è invece sprovvista ogni ordinario accordo aziendale, solo tendenzialmente applicabile a tutti i lavoratori in azienda. Nulla è inoltre detto in ordine all'ulteriore presupposto che ancor più connota la identificabilità di un contratto collettivo aziendale di prossimità: essere stato sottoscritto sulla base di un criterio maggioritario; presupposto necessario e determinante, in presenza di un dichiarato dissenso di associazioni sindacali o di lavoratori, della cui possibile interpretazione il giudice a quo non dà affatto conto. Anche gli ulteriori presupposti di identificabilità della fattispecie del contratto collettivo aziendale di prossimità sono rimasti insufficientemente esplorati dal rimettente: per un verso poco è detto delle finalità perseguite dall'accordo aziendale, che solo se riconducibili a quelle tipizzate dall'art. 8, come espressive dell'interesse collettivo della comunità dei lavoratori in azienda, consentono l'identificabilità di un contratto collettivo di prossimità; per altro verso, non è specificata la materia che risulterebbe regolata dall'accordo aziendale. (Precedente: S. 221/2012 - mass. 36626).