Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in tema di «piani di sicurezza» - Ricorsi della Regioni Lazio ed Abruzzo - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, concernente i «piani di sicurezza», sollevate in quanto la norma in esame violerebbe il principio di leale collaborazione, atteso che essa, pur disciplinando settori caratterizzati da interferenze e sovrapposizioni di materie e pur in presenza del parere negativo della Conferenza unificata, avrebbe «proceduto unilateralmente alla formulazione delle norme impugnate». La censura, a prescindere dalla sua genericità, non è pertinente, dal momento che un eventuale problema di coordinamento, nella fase di attuazione, tra i livelli di governo coinvolti, potrebbe, in ipotesi, porsi esclusivamente rispetto a singole disposizioni contenute nel Codice e non già rispetto ad una norma recante un principio generale (quale quello contenuto nella disposizione censurata) attinente al riparto delle competenze statali e regionali.