Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato» - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione delle prerogative statutarie provinciali - Non riferibilità della disciplina denunciata alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che attribuiscono un potere regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato», sollevate dalla Provincia autonoma di Trento per violazione dell'art. 11, numero 17, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, che attribuisce alla potestà legislativa primaria provinciale la materia dei lavori pubblici di interesse provinciale, dell'art. 117, sesto comma, Cost., dell'art. 2 del d.lgs. n. 16 marzo 1992, n. 266, nonché del principio di leale collaborazione. Infatti il riferimento all'art. 4, comma 3, del Codice "ai contratti di ogni altra amministrazione" deve essere inteso, all'esito di una interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che lo stesso ricomprende lo Stato e le Regioni e non anche le Province autonome di Trento e Bolzano.