Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale nell'ipotesi di attribuzione del potere regolamentare statale nella materia «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale di tipo trasversale - Esclusione - Non prospettabilità di alcun condizionamento delle fonti primarie regionali da parte di fonti secondarie statali, esclusivamente rivolte a realizzare assetti concorrenziali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che attribuiscono un potere regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato», censurato, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118, in quanto, per le materie trasversali di competenza legislativa statale, lo Stato potrebbe intervenire soltanto in via legislativa e non anche regolamentare, non sussistendo motivi per differenziare i vincoli espressi dai principi fondamentali e quelli derivanti dalla disciplina delle materie trasversali. Invero, non è prospettabile - in relazione alle specifiche questioni di legittimità costituzionale proposte e alla tipologia dei regolamenti previsti - alcun condizionamento di fonti primarie regionali da parte di fonti secondarie statali. Queste ultime, dando attuazione ed esecuzione a disposizioni di legge, detteranno tutte le norme necessarie a perseguire l'obiettivo di realizzare assetti concorrenziali; mentre le prime disciplineranno i profili non afferenti, ancorché contigui, a quelli relativi alla tutela della concorrenza. Le modalità di operatività della materia in esame garantiscono, dunque, anche quando venga in rilievo l'esercizio di una potestà regolamentare, la separazione tra fonti statali e regionali di rango diverso, evitando così che un atto secondario dello Stato interferisca con la legge regionale.