Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31857  31858  31859  31860  31861  31862  31863  31864  31865  31866  31867  31868  31869  31870  31871  31872  31873  31874  31875  31876  31877  31878  31879  31880  31881  31882  31884  31885  31886  31887  31888  31889  31890  31891  31892  31893  31894  31895  31896  31897  31898  31899  31900  31901  31902  31903  31904  31905  31906  31907  31908  31909  31910  31911


Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale nell'ipotesi di attribuzione del potere regolamentare statale nella materia «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale di tipo trasversale - Esclusione - Non prospettabilità di alcun condizionamento delle fonti primarie regionali da parte di fonti secondarie statali, esclusivamente rivolte a realizzare assetti concorrenziali - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che attribuiscono un potere regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato», censurato, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118, in quanto, per le materie trasversali di competenza legislativa statale, lo Stato potrebbe intervenire soltanto in via legislativa e non anche regolamentare, non sussistendo motivi per differenziare i vincoli espressi dai principi fondamentali e quelli derivanti dalla disciplina delle materie trasversali. Invero, non è prospettabile - in relazione alle specifiche questioni di legittimità costituzionale proposte e alla tipologia dei regolamenti previsti - alcun condizionamento di fonti primarie regionali da parte di fonti secondarie statali. Queste ultime, dando attuazione ed esecuzione a disposizioni di legge, detteranno tutte le norme necessarie a perseguire l'obiettivo di realizzare assetti concorrenziali; mentre le prime disciplineranno i profili non afferenti, ancorché contigui, a quelli relativi alla tutela della concorrenza. Le modalità di operatività della materia in esame garantiscono, dunque, anche quando venga in rilievo l'esercizio di una potestà regolamentare, la separazione tra fonti statali e regionali di rango diverso, evitando così che un atto secondario dello Stato interferisca con la legge regionale.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 5  co. 1

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 5  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte