Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31857  31858  31859  31860  31861  31862  31863  31864  31865  31866  31867  31868  31869  31870  31871  31872  31873  31874  31875  31876  31877  31878  31879  31880  31881  31882  31883  31885  31886  31887  31888  31889  31890  31891  31892  31893  31894  31895  31896  31897  31898  31899  31900  31901  31902  31903  31904  31905  31906  31907  31908  31909  31910  31911


Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale per omessa previsione di coinvolgimento regionale - Esclusione - Insussistenza dell'obbligo di coinvolgimento regionale nell'esercizio di potere regolamentare statale in materia di competenza esclusiva, anche di tipo trasversale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale disciplina la procedura di adozione del regolamento statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, sollevata, in relazione agli artt. 97, 117 e 118 Cost., per omessa previsione di coinvolgimento regionale. Non sussiste, infatti, alcun obbligo di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza legislativa esclusiva, anche di tipo trasversale, qual è la tutela della concorrenza. Il rispetto delle regole collaborative può essere imposto a livello costituzionale nei soli casi in cui si verifichi un forte intreccio con competenze regionali che richieda l'adozione di modalità concordate o comunque di meccanismi che garantiscano il coinvolgimento dei livelli di governo interessati. Nel caso in esame, le altre competenze regionali diventano l'oggetto sui cui incide la funzione espletata dallo Stato attraverso l'esercizio della potestà legislativa in materia di tutela della concorrenza sicché si realizza una separazione tra competenza statale e competenza regionale che non richiede, salvo le peculiarità di determinate fattispecie, particolari forme di leale collaborazione nella fase di esercizio della potestà regolamentare, fermo restando che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere, come è avvenuto in relazione a specifiche norme contenute nel Codice, forme di cooperazione con i livelli di governo regionali nella fase di adozione di singoli atti regolamentari.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 5  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte