Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale per omessa previsione di coinvolgimento regionale - Esclusione - Insussistenza dell'obbligo di coinvolgimento regionale nell'esercizio di potere regolamentare statale in materia di competenza esclusiva, anche di tipo trasversale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale disciplina la procedura di adozione del regolamento statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, sollevata, in relazione agli artt. 97, 117 e 118 Cost., per omessa previsione di coinvolgimento regionale. Non sussiste, infatti, alcun obbligo di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza legislativa esclusiva, anche di tipo trasversale, qual è la tutela della concorrenza. Il rispetto delle regole collaborative può essere imposto a livello costituzionale nei soli casi in cui si verifichi un forte intreccio con competenze regionali che richieda l'adozione di modalità concordate o comunque di meccanismi che garantiscano il coinvolgimento dei livelli di governo interessati. Nel caso in esame, le altre competenze regionali diventano l'oggetto sui cui incide la funzione espletata dallo Stato attraverso l'esercizio della potestà legislativa in materia di tutela della concorrenza sicché si realizza una separazione tra competenza statale e competenza regionale che non richiede, salvo le peculiarità di determinate fattispecie, particolari forme di leale collaborazione nella fase di esercizio della potestà regolamentare, fermo restando che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere, come è avvenuto in relazione a specifiche norme contenute nel Codice, forme di cooperazione con i livelli di governo regionali nella fase di adozione di singoli atti regolamentari.