Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale e dei limiti posti dalla legge delega, conseguente all'autoqualificazione, da parte della fonte statale, regolamentare delle norme applicabili alle Regioni - Portata meramente ricognitiva e non precettiva della disposizione impugnata, inidonea a produrre lesioni delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del 12 aprile 2006 n. 163, sollevata per contrasto con gli artt. 76 e 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto un'autoqualificazione statale delle norme applicabili alle Regioni, non potrebbe essere operata con un regolamento governativo, soprattutto quando al regolamento è lasciato un ampio margine di discrezionalità. Infatti la norma - che si limita a stabilire, in settori rientranti nella competenza legislativa statale, che il regolamento indichi quali disposizioni in esso contenute si indirizzino anche all'ente Regione - ha esclusivamente una finalità ricognitiva, sicché, data la mancanza di una effettiva portata precettiva della disposizione impugnata, deve ritenersi insussistente un vulnus alle competenze regionali.