Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione della delega legislativa per omessa esplicita indicazione del carattere cedevole delle disposizioni regolamentari statali - Asserita preclusione dell'adozione di norme regolamentari per i contratti di interesse regionale di rilevanza comunitaria - Necessità di previsione del carattere cedevole delle norme regolamentari statali nella sola ipotesi di incidenza in materia di competenza regionale - Esercizio di potere regolamentare statale in materia di competenza esclusiva - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata, in relazione agli artt. 76 e 117, quinto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in quanto la sostituzione preventiva prevista, in attuazione del quinto comma dell'art. 117 Cost., dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 non potrebbe avvenire in via regolamentare e, anche ammesso che ciò fosse possibile, i regolamenti dovrebbero avere carattere suppletivo e cedevole. Infatti deve ritenersi che la disposizione censurata - prevedendo l'esercizio della potestà regolamentare nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale - non deve recare l'esplicita indicazione del carattere cedevole delle norme in essa contenute. Tale carattere deve, infatti, essere presente esclusivamente nel caso in cui la potestà regolamentare venga esercitata nelle materie di competenza regionale.