Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31857  31858  31859  31860  31861  31862  31863  31864  31865  31866  31867  31868  31869  31870  31871  31872  31873  31874  31875  31876  31877  31878  31879  31880  31881  31882  31883  31884  31885  31886  31888  31889  31890  31891  31892  31893  31894  31895  31896  31897  31898  31899  31900  31901  31902  31903  31904  31905  31906  31907  31908  31909  31910  31911


Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Denunciato contrasto con la previsione della legge n. 11 del 2005 che consente l'attuazione di direttive comunitarie mediante regolamento solo se così dispone la legge comunitaria - Mancanza, altresì, nella legge comunitaria n. 62 del 2005 di uno specifico criterio direttivo - Riconducibilità direttamente alla Costituzione del potere di emanare regolamenti nelle materie di competenza statale esclusiva - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in relazione agli artt. 76 e 117, quinto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in quanto nelle materie di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost., che interferiscono con materie regionali, non sarebbe permessa l'adozione di norme regolamentari per i contratti di interesse regionale di rilevanza comunitaria, poiché l'art. 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 consentirebbe l'attuazione delle direttive comunitarie, mediante regolamento, soltanto nel caso in cui ciò venga autorizzato dalla legge comunitaria, mentre nessuna autorizzazione sarebbe contenuta nella legge delega 18 aprile 2005, n. 62, che omette, altresì, di prevedere uno specifico principio o criterio direttivo. Premesso che la legge n. 62 del 2005, per il suo carattere di normativa successiva e specifica, prevale comunque sulle disposizioni contemplate nella legge n. 11 del 2005, deve rilevarsi che il potere di emanare regolamenti nelle materie di competenza statale esclusiva di cui al sesto comma dell'art. 117 Cost. discende direttamente dalla Costituzione, sicché non rileva la mancanza nella norma delegante di uno specifico criterio direttivo al riguardo.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117  co. 5

Altri parametri e norme interposte

legge  04/02/2005  n. 11  art. 11  

legge  18/04/2005  n. 62  art.