Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Denunciato contrasto con la previsione della legge n. 11 del 2005 che consente l'attuazione di direttive comunitarie mediante regolamento solo se così dispone la legge comunitaria - Mancanza, altresì, nella legge comunitaria n. 62 del 2005 di uno specifico criterio direttivo - Riconducibilità direttamente alla Costituzione del potere di emanare regolamenti nelle materie di competenza statale esclusiva - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione agli artt. 76 e 117, quinto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in quanto nelle materie di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost., che interferiscono con materie regionali, non sarebbe permessa l'adozione di norme regolamentari per i contratti di interesse regionale di rilevanza comunitaria, poiché l'art. 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 consentirebbe l'attuazione delle direttive comunitarie, mediante regolamento, soltanto nel caso in cui ciò venga autorizzato dalla legge comunitaria, mentre nessuna autorizzazione sarebbe contenuta nella legge delega 18 aprile 2005, n. 62, che omette, altresì, di prevedere uno specifico principio o criterio direttivo. Premesso che la legge n. 62 del 2005, per il suo carattere di normativa successiva e specifica, prevale comunque sulle disposizioni contemplate nella legge n. 11 del 2005, deve rilevarsi che il potere di emanare regolamenti nelle materie di competenza statale esclusiva di cui al sesto comma dell'art. 117 Cost. discende direttamente dalla Costituzione, sicché non rileva la mancanza nella norma delegante di uno specifico criterio direttivo al riguardo.