Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Puglia - Strutture monospecialistiche domiciliari - Requisiti per ricoprire le funzioni di responsabile sanitario - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 231002).
È dichiarata inammissibile, per carente argomentazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 10, comma 1, lett. a), della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, che aggiunge il nuovo comma 4-bis all'art. 12 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, stabilendo i requisiti per ricoprire le funzioni di responsabile sanitario nelle strutture monospecialistiche domiciliari, ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali. Nelle argomentazioni del ricorrente, risulta omesso qualsiasi riferimento in ordine al rapporto di derivazione causale del lamentato effetto (di estensione del sistema di autorizzazione e accreditamento alle strutture che erogano cure domiciliari) dalla disposizione regionale impugnata, che in realtà regola un aspetto del tutto diverso, ossia i requisiti per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario. (Precedenti: S. 115/2021 - mass. 43928; S. 161/2017 - mass. 41389; S. 114/2017 - mass. 40441).