Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31857  31858  31859  31860  31861  31862  31863  31864  31865  31866  31867  31868  31869  31870  31871  31872  31873  31874  31875  31876  31877  31878  31879  31880  31881  31882  31883  31884  31885  31886  31887  31888  31890  31891  31892  31893  31894  31895  31896  31897  31898  31899  31900  31901  31902  31903  31904  31905  31906  31907  31908  31909  31910  31911


Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Attribuzione all'Autorità di vigilanza del potere di richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti - Obbligo di comunicare dati all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale - Genericità delle censure riferite unitariamente a disposizioni di contenuto eterogeneo - Assenza di argomentazioni volte a dimostrare la violazione dei canoni di adeguatezza e proporzionalità - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, lettera a), e l'art. 7, comma 8, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevedono l'attribuzione all'Autorità di vigilanza del potere di richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti nonché l'obbligo di comunicare dati all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto per la loro eccessiva analiticità, precluderebbero alle Regioni la possibilità di legiferare definendo procedure più snelle e compatibili con l'organizzazione propria delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici. La ricorrente, infatti, non analizza il contenuto eterogeneo delle norme, che vengono censurate unitariamente, alla luce del parametro costituzionale evocato. Inoltre, non viene addotto alcun elemento argomentativo - al di là dell'insufficiente riferimento all'eccessiva analiticità delle disposizioni impugnate e dell'oscuro richiamo a profili organizzativi - volto a dimostrare la violazione dei canoni dell'adeguatezza e della proporzionalità.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 6  co. 9

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 7  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte