Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Attribuzione all'Autorità di vigilanza del potere di richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti - Obbligo di comunicare dati all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale - Genericità delle censure riferite unitariamente a disposizioni di contenuto eterogeneo - Assenza di argomentazioni volte a dimostrare la violazione dei canoni di adeguatezza e proporzionalità - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, lettera a), e l'art. 7, comma 8, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevedono l'attribuzione all'Autorità di vigilanza del potere di richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti nonché l'obbligo di comunicare dati all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto per la loro eccessiva analiticità, precluderebbero alle Regioni la possibilità di legiferare definendo procedure più snelle e compatibili con l'organizzazione propria delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici. La ricorrente, infatti, non analizza il contenuto eterogeneo delle norme, che vengono censurate unitariamente, alla luce del parametro costituzionale evocato. Inoltre, non viene addotto alcun elemento argomentativo - al di là dell'insufficiente riferimento all'eccessiva analiticità delle disposizioni impugnate e dell'oscuro richiamo a profili organizzativi - volto a dimostrare la violazione dei canoni dell'adeguatezza e della proporzionalità.