Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31857  31858  31859  31860  31861  31862  31863  31864  31865  31866  31867  31868  31869  31870  31871  31872  31873  31874  31875  31876  31877  31878  31879  31880  31881  31882  31883  31884  31885  31886  31887  31888  31889  31891  31892  31893  31894  31895  31896  31897  31898  31899  31900  31901  31902  31903  31904  31905  31906  31907  31908  31909  31910  31911


Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Controllo dei requisiti dei concorrenti per la partecipazione alla gara - Ricorso della Regione Toscana - Asserita indebita interferenza nella materia della organizzazione amministrativa di competenza regionale residuale - Asserita natura tecnica o eccessivamente dettagliata ed autoapplicativa della disciplina denunciata - Esclusione - Riconducibilità della normativa impugnata alla materia di competenza esclusiva «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevede disposizioni per controllare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per la partecipazione alla gara, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, pur non sussistendo esigenze di carattere unitario, sarebbe stata introdotta una disciplina dettagliata ed autoapplicativa relativa al controllo delle autodichiarazioni rese dai concorrenti alla gara, con indebita ingerenza nella materia della organizzazione amministrativa di competenza residuale delle Regioni, alle quali spetterebbe di modulare il contenuto della suddetta disciplina in maniera differenziata, per meglio contemperare i vari interessi in gioco. Deve ritenersi che gli strumenti di controllo del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi idonei a fornire valide garanzie di serietà per la partecipazione alla gara stessa, attengono alla garanzia della effettività della concorrenza tra i partecipanti. La uniformità di disciplina in relazione a questo profilo è essenziale per soddisfare l'esigenza, più volte richiamata in sede comunitaria, di parità di trattamento e di non discriminazione degli offerenti, allo scopo di assicurare, tra l'altro, le libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di prestazione dei servizi. Né rileva l'affermazione secondo la quale la normativa dettata dal Codice sia di natura tecnica o eccessivamente dettagliata ed autoapplicativa per dedurne la automatica non conformità a Costituzione, giacché, anche un siffatto tipo di disciplina, traendo la sua legittimazione dalla disposizione costituzionale attributiva di una competenza esclusiva dello Stato in materia, non contrasta con gli evocati parametri costituzionali.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 48  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte