Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Controllo dei requisiti dei concorrenti per la partecipazione alla gara - Ricorso della Regione Toscana - Asserita indebita interferenza nella materia della organizzazione amministrativa di competenza regionale residuale - Asserita natura tecnica o eccessivamente dettagliata ed autoapplicativa della disciplina denunciata - Esclusione - Riconducibilità della normativa impugnata alla materia di competenza esclusiva «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevede disposizioni per controllare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per la partecipazione alla gara, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, pur non sussistendo esigenze di carattere unitario, sarebbe stata introdotta una disciplina dettagliata ed autoapplicativa relativa al controllo delle autodichiarazioni rese dai concorrenti alla gara, con indebita ingerenza nella materia della organizzazione amministrativa di competenza residuale delle Regioni, alle quali spetterebbe di modulare il contenuto della suddetta disciplina in maniera differenziata, per meglio contemperare i vari interessi in gioco. Deve ritenersi che gli strumenti di controllo del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi idonei a fornire valide garanzie di serietà per la partecipazione alla gara stessa, attengono alla garanzia della effettività della concorrenza tra i partecipanti. La uniformità di disciplina in relazione a questo profilo è essenziale per soddisfare l'esigenza, più volte richiamata in sede comunitaria, di parità di trattamento e di non discriminazione degli offerenti, allo scopo di assicurare, tra l'altro, le libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di prestazione dei servizi. Né rileva l'affermazione secondo la quale la normativa dettata dal Codice sia di natura tecnica o eccessivamente dettagliata ed autoapplicativa per dedurne la automatica non conformità a Costituzione, giacché, anche un siffatto tipo di disciplina, traendo la sua legittimazione dalla disposizione costituzionale attributiva di una competenza esclusiva dello Stato in materia, non contrasta con gli evocati parametri costituzionali.