Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina degli appalti «sotto soglia» - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale in materia, nonché violazione dei limiti proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Genericità delle censure riferite unitariamente a norme di contenuto eterogeneo - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70, 71, 72, 252, comma 3, e 253, commi 10 e 11, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, concernenti disposizioni in relazione ai cosiddetti appalti sotto soglia, sollevate - in ragione della loro natura eccessivamente dettagliata e analitica - per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Il contenuto ampio, e per molti profili eterogeneo, delle disposizioni impugnate esige (da parte del ricorrente) l'indicazione specifica delle norme che non rispetterebbero i limiti della proporzionalità ed adeguatezza sottesi alla materia della tutela della concorrenza. Peraltro le norme censurate, attenendo al procedimento di scelta del contraente, sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza.