Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
19/11/2007; Decisione del
19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:
31857
31858
31859
31860
31861
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31910
31911
Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei limiti proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Genericità della prospettazione stante il contenuto ampio ed eterogeneo della disciplina censurata - Inammissibilità della questione.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei limiti proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Genericità della prospettazione stante il contenuto ampio ed eterogeneo della disciplina censurata - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 75 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina le garanzie a corredo dell'offerta, sollevata per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., per la natura eccessivamente analitica delle norme ivi contenute. Non è infatti sufficiente dedurre il solo carattere dettagliato della regolamentazione perché ne discenda automaticamente la violazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza che devono guidare lo scrutinio di costituzionalità. Inoltre, nella specie, nonostante la disposizione in esame presenti un contenuto ampio e complesso, la ricorrente si è limitata in modo generico ad impugnarla nella sua interezza, senza addurre alcuna specifica motivazione volta a giustificare la suddetta modalità di proposizione del ricorso.
E' inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 75 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina le garanzie a corredo dell'offerta, sollevata per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., per la natura eccessivamente analitica delle norme ivi contenute. Non è infatti sufficiente dedurre il solo carattere dettagliato della regolamentazione perché ne discenda automaticamente la violazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza che devono guidare lo scrutinio di costituzionalità. Inoltre, nella specie, nonostante la disposizione in esame presenti un contenuto ampio e complesso, la ricorrente si è limitata in modo generico ad impugnarla nella sua interezza, senza addurre alcuna specifica motivazione volta a giustificare la suddetta modalità di proposizione del ricorso.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/04/2006
n. 163
art. 75
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte