Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina le garanzie a corredo dell'offerta, sollevata per violazione dell'art. 117 Cost. La disposizione censurata, inserendosi nel quadro delle previsioni attinenti allo svolgimento della gara e, dunque, alla fase di scelta del contraente, trova la sua legittimazione nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Infatti, le disposizioni relative alla prestazione delle garanzie a corredo dell'offerta si iscrivono nella fase di individuazione del contraente e tendono, unitamente a tutte quelle preordinate a disciplinare il sistema delle offerte, a garantire la competitività e la concorrenzialità delle imprese nel segmento di mercato interessato dai contratti per l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture.