Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Principi relativi all'esecuzione del contratto e disciplina della garanzia fideiussoria - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei limiti di proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, censurato, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., in quanto esso - introducendo principi relativi all'esecuzione del contratto e disciplinando le garanzie fideiussorie di esecuzione e le coperture assicurative, dettandone le modalità di costituzione, di escussione e di estinzione, nonché le conseguenze derivanti dalla loro mancata prestazione - pur rientrando nell'ambito materiale della tutela della concorrenza, avrebbe una natura eccessivamente pervasiva ed analitica. La disposizione impugnata rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.), in quanto attiene alla regolamentazione civilistica di aspetti afferenti al vincolo negoziale che esige un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale.